Per ottemperare alle prescrizioni fissate dal Regolamento 1907/2006/CE (REACH), Titolo IV, Informazioni all’interno della catena d’approvvigionamento, Articolo 31 e Articolo 32, Dermacolor ha provveduto per diversi anni all’invio dei documenti tramite e-mail, registrando le trasmissioni quale prova di avvenuta ricezione. Per avere un riscontro più preciso della presa visione dei documenti, da parte dei clienti, Dermacolor ha attivato, nel 2013, l’area riservata che permette di scaricare direttamente le SDS e le SI. In particolare:
Dermacolor trasmette ai suoi clienti solo l’avviso della disponibilità della SDS, riducendo notevolmente le dimensioni delle e-mail ed evitando così l’intasamento delle caselle di posta elettronica dei destinatari.
Il cliente può accedere all’area riservata da più sedi, da più strumenti elettronici, ed in qualsiasi orario (anche al di fuori dell’orario lavorativo aziendale), semplicemente condividendo le credenziali di accesso. Dermacolor invita quindi i datori di lavoro ad estendere le credenziali per il login anche ai dipendenti, così da avere accesso alle informazioni fornite con le SDS relative ai prodotti che essi utilizzano e ai quali sono esposti nel corso della loro attività professionale, come sancito dall’Articolo 35, Accesso dei lavoratori alle informazioni.
Il cliente può accedere all’area riservata un numero illimitato di volte, per effettuare il download delle SDS (nel caso in cui il cliente non abbia provveduto al salvataggio di queste nei propri archivi aziendali), ogni qual volta se ne presenti la necessità.
Il cliente può scaricare l’ultima versione della SDS anche dopo 12 mesi dall’ultimo acquisto di un prodotto (limite temporale prescritto dall’Articolo 32, Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d’approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza,Paragrafo 3 per la trasmissione degli aggiornamenti)
il cliente ha a disposizione un archivio delle SDS dei prodotti acquistati; Dermacolor ricorda infatti l’obbligo, sancito dall’Articolo 36, Obbligo di conservare le informazioni, PAG 35 di assicurare la disponibilità delle informazioni per un periodo di almeno dieci anni dall’ultimo acquisto o utilizzo.
Le disposizioni per la redazione delle SDS sono indicate dall’Articolo 31, Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, Paragrafo.1 che spiega l’obbligo di consegnare la SDS quando si fornisce una sostanza o una miscela classificata:
Pericolosa, secondo la Dangerous Substances Directive 67/548/EEC o la Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC;
PBT o vPvB, come definita dall’Allegato XIII, Criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili;
SVHC, Substances of Very High Corcern, incluse nella Candidate List, la cui lista aggiornata è consultabile alla pagina https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
Dermacolor provvede ad un nuovo aggiornamento e alla conseguente riemissione della SDS, secondo le direttive illustrate nell’Articolo 31, Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, Paragrafo 9.
Dermacolor ricorda inoltre che le Schede Informative (SI) non ricadono negli obblighi di nessun tipo di regolamento, in quanto sono documenti relativi a miscele non pericolose.
Per info si prega di scrivere a sds@dermacolor.it